Statuto

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI COLTURE CELLULARI

Denominazione – Scopo

Art. 1) L’Associazione Italiana di Colture Cellulari è costituita in Associazione libera ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile sotto la denominazione: ASSOCIAZIONE ITALIANA DI COLTURE CELLULARI o con denominazione abbreviata “AICC”.

Art. 2) L’Associazione ha per scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica, con particolare attenzione allo studio e applicazione di modelli sperimentali in vitro, mediante incontri scientifici, pubblicazioni, addestramento nelle tecniche della coltura in vitro, scambio di ricercatori ed informazioni tra gli Istituti di Ricerca. Essa, pertanto, deve intendersi indirizzata all’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, formazione e istruzione.

Art. 2 bis) L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nell’articolo precedente ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2 ter) L’Associazione è apartitica ed ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3) L’Associazione ha sede legale in via Amerigo Vespucci n. 9 scala A, 80142 Napoli (c/o Dr.ssa Lucia D’Antonio). Il Consiglio Direttivo (in deroga all’art. 9, lettera f) del presente Statuto) in qualsiasi momento lo ritenga giustificato può modificare la sede dell’Associazione. Il trasferimento della sede legale deliberato dal Consiglio Direttivo non comporta modifica statutaria. L’Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi operative principali e secondarie su tutto il territorio nazionale e all’estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo. La durata dell’Associazione è illimitata.

Soci

Art. 4) L’Associazione è costituita da:
a) soci ordinari
b) soci emeriti
c) soci onorari
d) soci sostenitori.
a) Possono essere nominati soci ordinari le persone fisiche che aderiscano alle finalità dell’Associazione stabilite dall’art. 2 dello Statuto e che abbiano presentato domanda scritta di iscrizione. In particolare, i soci ordinari della AICC devono svolgere, al momento della domanda, documentata attività tecnico-scientifica e non esercitare attività commerciale. I soci ordinari devono corrispondere una quota annuale in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.
b) Possono essere nominati soci emeriti le persone che hanno attivamente partecipato allo sviluppo dell’Associazione e che hanno contribuito in modo sostanziale alle realizzazioni dei fini di cui all’articolo 2 del presente Statuto. La nomina dei soci emeriti è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta dello stesso o di due soci ordinari. Tale titolo rimane a vita. I soci emeriti non corrispondono all’ Associazione quota alcuna.
c) Possono essere nominati soci onorari eminenti cultori della ricerca biologica che abbiano contribuito in modo sostanziale al progresso della scienza sia in ambito sperimentale che sociale. La nomina dei soci onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta dello stesso o di due soci ordinari. Tale titolo rimane a vita. I soci onorari non corrispondono all’ Associazione quota alcuna.d) Possono essere nominati soci sostenitori le persone fisiche e gli enti che, condividendo gli ideali dell’Associazione, contribuiscono con più rilevanti mezzi economici alla realizzazione delle finalità dell’Associazione. La domanda d’iscrizione in qualità di socio sostenitore deve essere inviata alla sede dell’Associazione e, nel caso di enti collettivi o persone giuridiche, deve contenere l’indicazione del proprio rappresentante legale e la relativa qualifica. I soci sostenitori partecipano alle Assemblee ed hanno diritto di voto mediante il loro legale rappresentante o colui che è stato designato al momento dell’iscrizione ma non possono essere eletti negli organi sociali dell’Associazione.

Art. 4 bis) La quota associativa di partecipazione all’Associazione è intrasmissibile ad eccezione dell’ipotesi di trasferimento a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 4 ter) Il Consiglio Direttivo è l’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione. Per l’iscrizione all’Associazione in qualità di socio ordinario o sostenitore deve essere compilato un apposito modulo da richiedere alla Segreteria dell’Associazione, a cui va riconsegnato debitamente compilato.

L’eventuale respingimento della domanda deve essere verbalizzato e comunicato al richiedente in forma scritta, per posta, via fax o via mail, consentendo all’interessato di presentare ricorso (entro 30 giorni dall’avvenuta decisione), sul quale si pronuncerà il Consiglio Direttivo e, se necessario, anche l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea l’espulsione del socio la cui attività si renda incompatibile con gli interessi morali, scientifici o materiali dell’Associazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 5) Tutti i soci hanno diritto a partecipare all’attività culturale dell’Associazione e a ricevere pubblicazioni e risultati degli studi dell’Associazione stessa, a partecipare all’Assemblea, e hanno diritto di eleggere gli organi sociali. I soci ordinari possono ottenere, facendone richiesta al Segretario dell’Associazione, l’indirizzario dei soci purché questo venga usato esclusivamente per diffondere informazioni relative ad iniziative volte al perseguimento delle finalità sociali (convegni, corsi, incontri di studio, ecc.). I soci sostenitori possono ottenere, facendone richiesta al Segretario dell’Associazione, l’indirizzario dei soci purché questo venga usato esclusivamente per diffondere informazioni relative a prodotti e/o apparecchiature di interesse per gli utilizzatori delle colture cellulari. Gli indirizzari ottenuti non possono assolutamente essere trasmessi a terzi, costituendo ciò violazione delle vigenti norme sulla riservatezza dei dati personali

Art. 5 bis) I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno.

Art. 5 ter) Viene espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità del diritto di partecipazione dei soci alla vita associativa. Ai soci maggiori d’età è riservato il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento e per la nomina del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 6) I soci ordinari ed i soci sostenitori sono considerati decaduti dall’Associazione se morosi da oltre due anni. La decadenza per morosità potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo. L’associato decaduto per morosità può chiedere la re-iscrizione, condizionata al pagamento delle quote maturate e non pagate.
L’esclusione dall’Associazione può avvenire anche per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi dell’Associazione. L’esclusione potrà avvenire su proposta del Consiglio Direttivo con voto favorevole dell’Assemblea.

Patrimoni

Art. 7) L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
– quote e contributi degli associati;
– eredità, donazioni e legati;
– contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
– altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Organi

Art. 8) Sono organi dell’Associazione: A) l’Assemblea dei soci; B) il Consiglio Direttivo; C) il Presidente; D) il Segretario; E) il Tesoriere; F) i Revisori dei Conti. Tutte le cariche sono gratuite. Tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario una indennità annuale.

Assemblea

Art. 9) L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione ed è convocata una volta all’anno a norma dell’art. 17 del presente Statuto. L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei soci. Il diritto di voto in Assemblea spetta a tutti i soci in regola con la quota associativa.

Art. 10) Sono di competenza dell’Assemblea: a) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo; b) l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione; c) l’approvazione del rendiconto annuale; d) l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti; e) le altre delibere attinenti all’attività dell’Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio; f) le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 11) Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può presentare più di una delega scritta. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci in regola con le quote associative (comprese le deleghe scritte); in seconda convocazione vale il numero, qualunque esso sia, dei soci intervenuti e/o regolarmente rappresentati. Essa delibera a maggioranza relativa dei presenti.

Art. 12) Le modifiche al presente Statuto dell’Associazione sono deliberate dall’Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di 2/3 dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, e 3/4 dei voti favorevoli.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di 3/4 dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, e 3/4 dei voti favorevoli.

Consiglio Direttivo

Art. 13) Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è formato da un Presidente, da un Vice-Presidente, e da cinque Consiglieri, fra i quali il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, nomina un segretario e un tesoriere. Fa, inoltre, parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Presidente Uscente dell’Associazione. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni. Essi possono essere rieletti più volte ad eccezione del Presidente che non può essere eletto consecutivamente più di due volte. Tutte le cariche sociali decorrono a partire dal 1 gennaio del nuovo quadriennio e devono essere rinnovate prima della scadenza naturale.
In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, subentrano automaticamente quei soci che risultano successivi nella lista di votazione. Se il Consigliere dimissionario assumeva l’incarico di Segretario o Tesoriere, il Presidente procederà alla designazione di tale carica, secondo lo spirito dell’art. 1. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, la presidenza viene assunta dal Vice-Presidente. In tal caso, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni assume la carica di Vice Presidente. Se tale Consigliere è il Segretario o il Tesoriere, esso conserva ad interim le due cariche fino alla scadenza del mandato. La stessa procedura viene adottata in caso di dimissioni o di impedimento permanente del Vice-Presidente. In entrambi i casi subentra quale Consigliere il socio che ha ottenuto il maggior numero dei voti tra i non eletti.

Art. 14) L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo è compiuta dall’Assemblea dei soci, nel corso della quale avverrà lo spoglio delle schede. Nella scheda di votazione i soci segnalano il nome del Presidente, del Vice Presidente e di cinque Consiglieri.
Regolamento elettorale:
a) Possono partecipare alle operazioni di voto tutti coloro che risultano soci da almeno tre mesi e sono in regola con il pagamento della quota sociale sei ore prima dell’inizio dell’Assemblea dedicata alle votazioni per il rinnovo delle cariche. I soci sostenitori, se costituiti da associazioni od enti collettivi, hanno diritto al voto mediante un loro rappresentante legale o colui che è stato designato al momento dell’iscrizione all’Associazione.
b) Ciascun socio in sede assembleare avrà diritto ad un voto, ai sensi dell’articolo 2532, secondo comma del codice civile. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio che partecipa all’Assemblea può presentare una sola delega.
c) Solo coloro che risultano soci ordinari da almeno tre mesi e sono in regola con il pagamento delle quote sociali possono essere eletti a Membri del Consiglio Direttivo. I Membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere eletti anche tra i non soci dell’Associazione.
d) Le operazioni di voto comprendono: nomina della Commissione Elettorale, designazione dei candidati, votazione, proclamazione degli eletti.
e) La Commissione Elettorale è costituita da un Presidente e da due Membri ed è eletta dall’Assemblea con voto palese
f) Il Tesoriere consegna al Presidente della Commissione Elettorale l’elenco dei soci aventi diritto al voto, secondo quanto disposto dal precedente punto a).
g) Possono essere presentate dai soci designazioni di candidati sia come nomi singoli che in forma di liste.
h) Si usano due schede distinte: una per l’elezione del Presidente, del Vice-Presidente e di cinque Consiglieri e l’altra per l’elezione dei due Revisori dei Conti. Si può votale lo stesso nome per l’elezione delle varie cariche. Tuttavia, i voti ottenuti da un socio come Presidente o Vice- Presidente non possono essere sommati a quelli eventualmente ottenuti dallo stesso socio come Consigliere, e viceversa.
i) Per l’elezione del Presidente e del Vice-Presidente si può esprimere una sola preferenza; in caso contrario, il voto viene annullato. Per l’elezione dei Consiglieri si possono esprimere non più di cinque preferenze. Se la scheda contiene più di cinque nominativi vengono considerati validi i primi cinque. Per l’elezione dei Revisori dei Conti si possono esprimere non più di due preferenze. Se la scheda contiene più di due nominativi vengono considerati validi i primi due.
l) Al termine dello spoglio il Presidente della Commissione Elettorale comunica all’Assemblea i risultati della votazione e proclama gli eletti.
m) Risultano eletti Presidente e Vice-Presidente quei soci che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti per la rispettiva carica. Risultano eletti Consiglieri i cinque soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti per tale carica. Risultano eletti Revisori dei Conti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; il terzo in graduatoria risulta Membro supplente.

Art. 15) Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.

In particolare:
§ sviluppa l’attività dell’Associazione, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini di cui all’articolo 2 dello Statuto;
§ promuove la costituzione di eventuali Comitati Scientifici e ne sorveglia l’attività;
§ sovraintende all’organizzazione dei Congressi dell’Associazione ed è responsabile del contenuto scientifico dei Congressi stessi. Qualora nel corso dell’anno siano organizzate più iniziative, il Consiglio Direttivo stabilisce in quale di queste debba essere convocata l’Assemblea ordinaria annuale dei soci.
§ si pronuncia sulle ammissioni di nuovi soci secondo il disposto dell’articolo 4 del presente Statuto;
§ amministra il patrimonio dell’Associazione;
§ presenta all’Assemblea annuale dei soci una relazione sull’attività svolta. La relazione viene presentata all’Assemblea dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri nonché nominare commissioni (a termine) con incarichi specifici.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate e presiedute, in assenza del Presidente, dal Vice Presidente e, in assenza di questi, dal Consigliere più anziano. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Presidente

Art. 16) Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione, con firma libera, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negotia.

Segretario

Art. 17) Il Segretario è designato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo; egli cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e la gestione ordinaria dell’Associazione ed esercita anche altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo. Inoltre il Segretario provvede sia alla convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci su richiesta del Presidente o di almeno un quinto dei soci, sia alla trasmissione al Consiglio Direttivo delle proposte presentate da almeno un quinto dei soci.

Art. 17 bis) Le convocazioni dell’Assemblea saranno compiute dal Segretario mediante invito ai soci in regola con il versamento della quota associativa tramite la posta ordinaria almeno 15 giorni prima della data della riunione, oppure tramite fax o posta elettronica almeno sette giorni prima. Copia delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti, sottoscritta dal Segretario, sarà affissa nei locali della sede.

Tesoriere

Art. 18) Il Tesoriere, designato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, riferisce annualmente all’Assemblea sulla gestione economica dell’Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 bis) Il rendiconto economico e finanziario annuale predisposto dal Tesoriere dovrà essere preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo prima di essere sottoposto all’esame dell’Assemblea. I bilanci sono approvati dall’Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 18 ter) Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 quater) Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 19) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi e uno supplente eletti dall’Assemblea anche tra i non soci dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea. I Revisori dei Conti restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Scioglimento

Art. 20) In caso di scioglimento dell’Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni operanti in analogo settore e comunque a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci.

Disposizioni finali

Art. 21) Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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Nuovo statuto AICC 2017
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